Lo smentisce quanto v'ho scritto nella mia decimaquinta lettera e molto più quello che sono per dirvi in appresso, dove trovando una tal pratica non che continuata ma ampliata ne' successori anche dopo la [273] conversione di Costantino, ed incontrando i Sovrani ossequiosi e facili a secondarle, non dispotici dell'ecclesiastiche risoluzioni, vi sarà molto agevole argomentare quanto incontrastabile sia il diritto che ha la Chiesa anche adesso nell'esteriore governo, e quanto siano vane ed insussistenti le chimere del Boemero.
Lunga cosa sarebbe il voler qui ad una ad una descrivere tutte le leggi pubblicate a favore della Chiesa dopo la conversione di Costantino, tutte le regole prescritte per conservare e difendere la cattolica Religione, tutti gli atti fatti nell'uno e nell'altro foro per preservarla dalle insidie e violenze degl'Infedeli. La copiosa collezione del Labbè, il Cardinal Brancati(648), il Tommasino(649) e cent'altri ve ne somministreranno un numero presso che infinito: ed incontrerete in questi bene spesso accennate con lode ed approvate come giuste non che l'ecclesiastiche ma anche le leggi più rigorose e severe che in sussidio della podestà della Chiesa ha pubblicate in ogni tempo la podestà secolare. Delle quali cose avendovene io somministrato altrove un qualche saggio, reputo ora inutile affatto il darne in questo luogo un più distinto ragguaglio.
Il vostro quesito cerca piuttosto fatti pratici che legali disposizioni; e più che della provenienza e giustizia, volete esser informato dell'osservanza e vigore delle leggi medesime: e a questo scopo volgendo io il mio ragionare, vi protesto con tutta l'ingenuità, che in tanta copia di fatti, che mi somministrano le storie, mi riuscirà più difficile di restringere in poco la troppo vasta materia, che di ritrovare in ogni secolo autentiche prove di quella pratica, che voi ricercate.
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