Tutt'altro dimostrano le Bolle e canoni testè indicati: e la sola predicazione era già stata esperimentata riparo assai debole contro il furore degli Albigesi, i quali turavano com'aspidi l'orecchie per non ascoltare, o alla celeste dottrina de' predicatori apostolici opponevano con egual lena ed impegno le più lusinghevoli voci de' loro perversi ammaestramenti. Nacquero gl'Inquisitori corredati di opportuna autorità di procedere e sentenziare; la quale protetta poi dai fedeli sovrani, e sistemata vie meglio dai Romani Pontefici acquistò sul declinare del decimoterzo secolo maggior forza e vigore, come vedremo in appresso, ma non fu mai sfornita di quell'autorità, che compete a vero e legittimo tribunale esteriore.
Anche il commentatore della Bolla di Paolo III. è caduto in questo errore, il quale non ricordandosi d'avere scritto sul principio del capitolo secondo, che i Domenicani ed i Francescani fin dalla loro origine agivano insieme coi Vescovi in Inquisitionis causis ac processibus e in verbi Dei praedicatione...& Inquisitionis munere, e d'aver distinta l'una dall'altra [295] incombenza, ha poi l'inavvertenza di scrivere sul fine del capitolo terzo, che S. Domenico e S. Pietro martire erant ex Inquisitorum concionatorum munero, qui verbo & exemplo contra Haereticos praeliabantur, & eorum personas, sicubi latebant, inquirebant atque investigabant, ut, iis detectis, nec ad Fidem conversis, legitima potestas de eorum causa judiciario more cognosceret. Io apprenderei volentieri da questo signore come facevano que' santi predicatori a trar fuori dalle loro tane queste volpi insidiose, e donde scoprivano i loro errori, ed interponevano con loro le opportune istruzioni ed ammonizioni per assolverli pentiti, o consegnarli ostinati al giudizio del tribunal secolare, e di quai mezzi si servivano a quest'effetto.
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