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È stato, è vero, dopo quest'istituzione insinuato loro di procedere nelle cause di Fede col metodo e stile del S. Officio se Clemente V. dichiara nulle le loro sentenze, se, dove sussiste, vengono date senza l'assistenza dell'Inquisitor delegato(819), e difettosi i processi fatti nelle cause di Fede secondo il metodo delle cause concernenti i delitti comuni: ma chi dirà mai che opportune istruzioni e leggi salutari prescritte loro dalla prima Sede Madre e maestra di tutto il mondo cattolico riuscir possano di pregiudizio alla loro autorità ordinaria, e che vi perda qualche cosa allorchè acquista nuovi lumi ed ajuti e con più stretti nodi resta a lei più subordinata e congiunta? Ogni Essere, al dir dell'Angelico, divien maggiore per l'avvicinamento al suo superiore; e lo dimostra assai chiaramente tutta la serie delle create cose, che hanno tanto maggior perfezione quanto più s'avvicinano all'Esser supremo fonte e sorgente d'ogni bontà. Ma la giurisdizione de' Vescovi nasce da Dio per mezzo del Romano Pontefice, che li chiama a parte delle sue sollicitudini, ed è fonte e principio di tutta l'ecclesiastica giurisdizione: non può dunque da lui ricevere alcun pregiudizio allorchè resta per la delegazione, che fa il Papa di chi deve sedere ai loro fianchi per far le sue veci nelle cause più gravi e difficili, alla S. Sede più subordinata e vicina, diviene anzi tanto più rispettabile, più temuta e perfetta quanto più ponderate riescono le sue consulte, meno esposta la sua autorità, e le sue risoluzioni più maturate ed autentiche.
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