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      Rispose il Papa nella Bolla diretta a tutti i Principi e Vescovi della Francia, Germania, Baviera ed Alemagna(923), che doveva farsi ogni sforzo per convenirli e difenderli dalla spada vendicatrice, e allora solo potevano essere abbandonati al rigor delle leggi, quando avessero disprezzati i giudizj della Chiesa: Nos etiam tales nostris exhortationibus ad poenitentiam trahere debemus: ut magis ecclesiastico judicio poenitendo vivant, quam gladio vindice puniantur.... Quod si ecclesiastica judicia spreverint, humanis subjaceant legibus. Dalle quali parole rilevasi chiaramente e la molta moderazione usata in ogni tempo dalla S. Sede con simili delinquenti, e l'ingiustizia di quelli che a lei vogliono attribuire ì cattivi trattamenti e le vessazioni e violenze che incontravano fra quei buoni Fedeli, che accesi di caldo zelo per la difesa e decoro della cattolica Religione, non avevano poi lumi e virtù bastevoli a moderarne i trasporti: e più di queste lo dimostrano le providenze date dal S. Officio che ha ingiunto più volte ai suoi Inquisitori di frenare l'insolenza di quelli, che senz'autorità e senza previo formale giudizio offendevano le così dette streghe e stregoni tumultuariamente: ed a ragione il P. Federico Spee nell'Opera stampata su quest'argomento a disinganno de' giudici laici, che in queste cause hanno ripristinato in Germania l'antico sistema, desidera [410] in questi la moderazione degli Ecclesiastici(924), e scopre a noi l'ingiustizia di coloro che vogliono attribuire al S. tribunale qualunque disordine sia succeduto in questa parte.


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Della punizione degli Eretici e del Tribunale della S. Inquisizione
Lettere apologetiche
di Vincenzo Tommaso Pani
pagine 736

   





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