Altro non è l'Editto del S. Officio che una provvidenza e disposizione della Chiesa, che usando di sua autorità procura di scoprire que' nemici, che riuscir possono più perniciosi ed infesti alla cattolica società; nè ad altro tende che a preservare il divin Gregge dai Lupi insidiatori, e dalla corruzione e ruina la Fede di Gesù Cristo. E qual di questa può darsi mai più giusta e lodevole disposizione? Se fu saggia la provvidenza d'Arcadio e di Onorio, che assoggettò a castighi gravissimi chiunque consapevole di qualche sedizione o congiura non l'avesse manifestata(930); se con ragione, a detta del Farinaccio(931) e di tutti i Dottori, vengono assoggettati ai castighi medesimi anche gli occultatori di chi trama insidie al trono ed alla repubblica; se niuno ha osato di riprendere le leggi romane, che castigavano tutti [416] quelli che non indicavano gli autori e macchinatori dei ratti, dei parricidj e dei delitti di lesa maestà umana(932); chi può soffrire la disapprovazione, che si move adesso contro l'Editto del S. Officio, che con pena di scomunica obbliga i Fedeli a denunciare gli Eretici? Basta il grave danno temporale, che sovrasta al ben pubblico, per indurre in chi lo sa l'obbligo di denunciare il colpevole danneggiatore; e non basterà la sovversione e ruina, che l'Eretico minaccia alla Chiesa ed allo Stato, per giustificare quell'Editto, che obbliga a denunciarlo? Non può celarsi senza colpa, giusta l'insegnamento di S. Tommaso(933), neppure chi tende aguati, e procura la morte di qualche privato innocente: e si potranno poi occultare i rei di manifesta eresia, che oltre la temporale cercano la rovina spirituale dell'anime, e come si spiega S. Paolo(934), mali homines, et seductores proficiunt in pejus errantes, et in errorem mittentes?
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