Che se vi fosse qualche novatore mal pratico, che prendesse a criticare un tal precetto, perchè munito di censura ipso facto incurrenda, e col pretesto di qualche umana disposizione intendesse d'insinuare che una tal pratica è contraria al divino e naturale diritto, io lo pregherei di guardarsi dal cadere in così manifeste contraddizioni, ed a leggere attentamente la Bolla Auctorem Fidei, che condanna la 46. proposizione concernente questa materia, come temeraria e contraria alla pratica, alla legge ed all'autorità della Chiesa.
Tutto è vero, direte voi, e tutto sussiste, trattandosi di Eretici formali e pertinaci; ma come può aver luogo in tanti poveri ignoranti, i quali senz'aver mai dato un minimo indicjo d'infedeltà, o per trasporto di collera o per ignoranza prorompono in qualche atto o parola soggetta al tribunale della Fede? In questi siccome è sicura l'emenda ad un semplice avviso, così non par giusto, che senza di questo siano dedotti al tribunale esteriore. V'è chi l'accorda; ed anche a fronte del decreto. d'Alessandro VII.(957), che comanda di denunciare i leggermente Sospetti, ed a fronte dell'Editto del S. Officio, che parla di tutti in generale, sostengono alcuni, che non debba, nel caso [422] esposto aver luogo la formale denuncia, e possa colla sola privata ammonizione procurarsi l'emenda del delinquente. Io non sono così facile a mitigare senza necessità il rigore delle leggi; e tanto più volontieri m'appiglio al sentimento contrario, quanto lo vedo più applaudito da' dottori di maggior grido, che voi potrete incontrare presso Giacomo Pignatelli(958), e quanto più spero che ne possa riportare maggior vantaggio e decoro il tribunale, difeso che sia anche da quelle accuse, che sono appoggiate a principj non ammessi da tutti universalmente.
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