Accordo adunque con molta liberalità, che anche nell'indicato caso, ed anche dopo premessa l'ammonizione, l'editto del S. Officio obblighi a denunciare; e sostengo insieme che neppure in questo caso è irragionevole e ingiusto. Sovvengavi quanta ragione abbia la Chiesa di temere insidie, finzioni e sorprese dagli Eretici così facili a vestire le divise di mansueti agnelletti per sedurre a man salva, e così difficili a scoprirsi da chi non ha la necessaria pratica ed accortezza. Riflettete inoltre ai danni gravissimi, che hanno cagionato talvolta alcuni empj di più raffinata malizia, che comparivano al di fuori prodigiosi esemplari di cristiana pietà; poi ditemi se il suo tribunale non ha ragione di mettersi in guardia ad ogni rumore, e di voler'essere informato di tutto ciò, che può avere qualch'ombra o sentore di seduzione. Tanto più che nel cautelarsi così altro non fa, che provveder meglio alla sicurezza(959) e integrità della Fede, nè reca al denunciato, quando sia innocente, alcun pregiudizio o gravame. E qual danno può riportare l'innocente da un tribunale facile ad accogliere amorevolmente anche i più maliziosi colpevoli, qualor si convertano? O come non dovrà aspettarsi di essere accolto tra le amorose braccia d'un Padre amoroso, che lo istruisca, chi ha mancato per ignoranza o sorpresa, se trova appena un vero giudice chi ha spropositato ad occhj aperti e con ogni avvertenza possibile? Supplirà in questo caso l'ammonizione del Superiore a quella del denunciante; e l'essere anche il Superiore fatto consapevole dei mancamento, riuscirà di tanto minore aggravio al colpevole, quanto minore scoprirà l'estensione della colpa, e più pronta ed accertata l'emenda; e costretto com'è da religioso dovere a nascondere tra i cupi seni del cuore quant'ha saputo, si verificherà appena che [423] sia stato altrui manifestato il colpevole.
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