Vediamo ora se siano proporzionate alle antecedenti le diligenze e cautele, che si usano nel sentire giuridicamente i colpevoli, e costituirli in giudizio. Anche in questa parte ha moltissime leggi comuni ad ogni altro tribunale: anche ai suoi giudici è proibito di sentire alcuno nelle carceri, di parlar loro stragiudicialmente, di usare interrogazioni suggestive, d'ingannarli con finte promesse e menzogne, di minacciarli ed ammonirli fuor di tempo e proposito, di metterli tra i rei senza sufficienti prevenzioni ed indicj, e di escluder ciò ch'essi addur volessero in loro giustificazione e discolpa. Anche nel S. Officio hanno i rei la libertà di dare e ai giudici subalterni e ai testimonj quelle eccezioni, che sono ragionevoli. È stato, è vero dispensato da Innocenzo, Alessandro ed Urbano IV. e da Bonifacio VIII. dall'obbligo di procedere collo strepito e rigorosa forma degli altri tribunali; ma una tale dispensa, come è stata spiegata dalle posteriori costituzioni di Clemente V., e dalle utili note del Pegna(970), contribuisce assai alla più sollecita spedizione della causa, [433] ed a salvarlo da quei maneggi e raggiri, che userebbero gli Eretici per liberarsi dai meritati castighi; ma punto non iscema di quel favore, che accorda ai colpevoli. L'essere anzi questa maniera di giudicare sommaria e de plano comune in varie cause anche ad altri tribunali ed anche antichissima presso molte nazioni fa che non possa essere imputata a vizio del nostro, che nella gravità delle cause non la cede ad alcuno, ed ha motivi tanto maggiori di adoprarla, quant'è maggiore l'astuzia degli Eretici di quella d'ogni altro colpevole.
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