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      Che nuoce il minore strepito e la piana forma e spedita di procedere, la quale, giusta la spiegazione di Clemente V.(971), necessario libellum non exigit, litis contestationem non postulat, tempore etiam feriarum ob necessitates hominum inductarum a jure procedere valet, amputat dilationum materiam, litem, quantum poterit, facit breviorem, exceptiones, appellationes dilatorias et frustatorias repellendo: Partium, advocatorum et procuratorum contentiones et jurgia, testiumque superfluam multitudinem refraenando: che nuoce, dissi, questa disposizione, se ommesse anche tutte queste cose, che ad altro non servono per l'ordinario, che ad impedire o ritardare la giustizia, e a dar luogo ad impegni e raggiri, devono i processi nelle cose sostanziali esser formati sì bene, come se non godessero di alcun privilegio? Abbracciano queste cose sostanziali, come insegna il Pegna(972), citationem, juramenti praestationem de veritate dicenda, probationes legitimas, exceptiones utiles, appellationes necessarias, inducias seu terminos competentes, et alia hujusmodi, sine quibus aut vere delictum probari non posset, aut reus non posset se jure defendere, et caetera, quae reo competunt non tam civili quam naturali ratione. Haec enim omnia, così poi soggiunge, et si quae sunt similia, praeteriri non possunt ab Inquisitoribus virtute hujus amplissimi privilegii.
      Avrete letto in alcune gazzette e libricciuoli alla moda, che i rei nel S. Officio sono interrogati solamente in genere del loro delitto, e che si lascia ad essi la pena d'indovinarne la specie e [434] qualità individua: ma dalle già dette cose voi potete comprendere, che questo è uno degl'infiniti sbagli, ch'hanno presi codesti autori, che trasportati dalla rabbia o per ingordigia di un vile guadagno scrivono ciò che non sanno, e siate pur persuaso, che supposta una legittima prevenzione dovunque può aver luogo questione rigorosa, gl'interrogatorj non si fanno solamente in genere, ma anche in individuo; e ve ne possono assicurare tutte le pratiche, che sono stampate a comune disinganno: e se le interrogazioni in genere precedono le altre, non è che per giovare i colpevoli in caso che si risolvano di confessare così i loro delitti, e meritarsi con questa confessione, che si chiama spontanea, trattamenti più miti.


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Della punizione degli Eretici e del Tribunale della S. Inquisizione
Lettere apologetiche
di Vincenzo Tommaso Pani
pagine 736

   





Clemente V Partium Pegna Inquisitoribus S. Officio