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      In questa parte altro non ha di diverso dagli altri tribunali, che l'occultazione di quei nomi e di quelle circostanze, che senza profitto del reo servir possono a manifestare con loro danno e pericolo le persone, che sono state sentite in processo; la quale occultazione se è di qualche aggravio ai colpevoli, resta assai ben compensata da altri vantaggi e favori. E non è al certo piccol vantaggio del reo l'obbligo, che hanno i giudici, e che si eseguisce fedelmente, se qualche straordinario accidente non esige il contrario, (ma lo ignora l'imperito Annalista di Firenze) di sentirlo dentro tre giorni, e di non lasciarlo languire ozioso nelle carceri e settimane e mesi ed anni, come succede in tanti altri. Vantaggioso è altresì al medesimo, che non si facciano i costituti senza l'intervento dell'avvocato, come si praticava una volta con tutti, ed ora si usa almeno nelle cause maggiori; e trattandosi di persone di distinta condizione e carattere senza l'intervento anche dell'Assessore e de' più qualificati personaggi, come fu praticato col de Dominis e col Galileo. Volete di più? Si accorda ai rei la dilazione a rispondere, se pure, la cercano: si fa loro animo a difendersi, se pur mostrano di parlare con cristiana ingenuità e schiettezza; e quando anche non ne diano essi alcun cenno, si eccitano apertamente a scoprire se hanno mai avuta alcuna inimicizia per liberarli da quelle oppressioni, che nascer potrebbero da questa feconda sorgente di calunnie e di aggravj.
      Quello però che più d'ogni altra cosa dimostra il favore e vantaggio, che trova ogni reo nel S. Officio, sì è la terza parte, nella quale, dopo che il reo ha legittimato il processo in quella maniera che è piacciuta a lui medesimo, gli si accorda libero il campo a fare le sue difese, gli si consegna la copia del processo, [435] e gli si destina non il solo avvocato o procuratore del S. Officio; come dice falsamente l'autore della Storia Fiorentina più volte citato, ma quello sibbene che piace a lui di scegliere tra tutti i possibili(973); e può dire, scrivere e parlare quanto vuole coll'avvocato stesso per discolparsi e difendersi.


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Della punizione degli Eretici e del Tribunale della S. Inquisizione
Lettere apologetiche
di Vincenzo Tommaso Pani
pagine 736

   





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