Non mancano mezzi meno ingiuriosi e nocevoli per emendarlo senza ricorrere a quest'estremo di troppo recente invenzione e sempre disapprovato dagli autori cattolici i più accreditati, tra i quali il Bianchi ed il Mamachi. Anche nel caso di abusi eccessivi, che sono incredibili allorchè parlasi di spiritual podestà, suggeriscono e l'uno(988) e l'altro(989) ripieghi meno pericolosi di questo per ripararvi. E questo sia detto come per incidenza di una questione, che troverete diffusamente trattata da moltissimi canonisti, ed anche lasciata da voi in disparte non sarà d'alcun'impedimento nella disapprovazione, che far dovrete del progetto del nostro autore, dopo che avrò dissipate le altre nubi, e date le acconcie spiegazioni e risposte a varj altri dubbj e questioni, che avete affastellate poch'anzi, e ch'io procurerò di sbrigare più presto che potrò ne' successivi ordinarj. Mi dico intanto
LETTERA TRENTESIMASETTIMA.
Il giuramento, che il S. Officio dà ai rei, e qualunque altramaniera particolare che usa, scostandosi dalla pratica
degli altri tribunali, non riesce loro d'aggravio.
Cent'anni fa, ed anche più tardi voi non avreste proposto alcun dubbio sopra il giuramento che dà il S. Officio ai rei per obbligarli a dire la verità e confessare il delitto, del quale o sono da gagliarde prove prevenuti, o pienamente convinti. Questo era allora il costume di quasi tutti i tribunali d'Italia: e sebbene dopo i decreti de' rispettivi sovrani sia cessato quest'uso in Toscana, in Savoja ed in Mantova, e poc'anzi per ordine del Concilio Romano del 1725. anche nello Stato del Papa, si conserva però tuttora, come mi vien supposto, in qualche altro nè mancano autori, che lo difendono dove non è dalle leggi proibito.
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Bianchi Mamachi S. Officio S. Officio Italia Toscana Savoja Mantova Concilio Romano Stato Papa
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