Oh vedete il gran difetto che opponete al S. Officio! O non è tale, o non può nuocere a lui senza ferir prima tutti i tribunali passati, ed alcuni di quelli che sussistono tuttavia in varie parti del mondo. Io non voglio riprendere la caritatevole moderazione, che ha usata il santo Pontefice Benedetto XIII., levando questo costume nel suo Stato, nè quella degli altri principi, proibendolo ne' rispettivi loro tribunali, nei quali il confessare il delitto punto non giova per lo più ai colpevoli. Ha la disposizione nell'amor proprio di ognuno de' processati, che li guida bene spesso a cercare la propria impunità e salvezza anche a costo di menzogne e spergiuri, qualche ragion sufficiente, che la spalleggia e difende; e le sode riflessioni fatte da S. Basilio(990), per provare che era ingiusto il giuramento che si dava ai sudditi per indurli a pagar le gabelle, e che piegarono gl'Imperatori Carlo e Lotario ad abolirlo(991) relativamente alle decime, militano forse anche meglio contro di quello che si dava ai rei per estorcere [442] dalla loro bocca la confession del delitto. Dispensati da un tal giuramento, sono tolti così al pericolo di spergiurare, se hanno quello di mancare al proprio dovere non confessando il delitto, del quale vengono interrogati legittimamente. Ma questa ragione nel S. Officio non regge: ed è stata assai commendevole l'eccezione, che la suprema Congregazione del S. Officio, coerentemente alle disposizioni del capitolo 4. del Sinodo di Beziers, ed alla Bolla di Martino V. Inter cunctas, promulgata nel Sinodo di Costanza alla sessione 45., ha fatto delle cause, che al nostro tribunale appartengono, il quale non essendo stato nominato dal Concilio Romano, non si poteva supporre incluso nel conciliare decreto.
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