In queste cause non solo il bene della Fede, che interessa sopra di ogni altra cosa, vuole che si usi ogni possibile maniera per iscoprire chi può offenderla di più, ma non è vero il pericolo di spergiurare, come negli altri, perchè il confessare il delitto a chi è nelle forze del S. Officio non pregiudica, ma serve a renderlo meno reo e meno punibile. O confessa egli cose, delle quali non è prevenuto; ed è spedito come sponte comparente con generosa liberalità e perdono: o le confessa dopo che sono state ridotte negli atti quelle prove ed indizj, che bastano perchè possa aver luogo fra i rei, e gli si possa contestare la lite senza alcuna irregolarità; e tanto è lungi dal nuocergli, che anzi lo giova moltissimo. Se non si ha allora come chi non prevenuto comparisce a confessare il suo mancamento, si ha però come sponte confesso, il quale, giusta l'insegnamento di varj dottori presso il Carena(992), mitissime tractatur. Tanto può giovare ai rei del S. Officio la loro confessione, che in qualche caso di abbondante convinzione e certezza può trasportarli dallo stato d'impenitenti a quello di ravveduti, e cambiar loro l'estremo supplicio in poche e discretissime penitenze. Dico in poche e discretissime penitenze, e dico il vero: nè voi dovete formalizzarvi nel leggere, che gli Eretici penitenti si condannano ad essere immurati, ossia a carcere perpetuo, chè tanto importa l'indicata espressione; che questa perpetuità, come assicura il Simanca(993), non si stende che a tre anni, quando non mancano sicuri segni di pentimento, e non è per altri giusti motivi tolta ogni speranza di grazia, o ad anni otto sopravvenendo anche alla formola [443] absque spe gratiae un pentimento sincero, com
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Fede S. Officio Carena S. Officio Eretici Simanca
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