e insegna il Carena(994) con molti altri. Vedete il gran divario che passa in questa parte tra il nostro e gli altri tribunali, e quanto poco militi in questo quella ragione, che dispensa negli altri il reo dal giuramento suddetto.
Nè mi dite, che in virtù di questo giuramento viene il reo ad essere obbligato a manifestare i suoi difetti anche prima di sapere di essere interrogato nelle debite forme, ch'io vi rispondo, che non potrebbe lagnarsi di un tal'obbligo, se pur lo avesse, il quale sarebbe solo diretto al suo bene e vantaggio: ma aggiungo inoltre che non lo ha di fatto, e come in virtù della soggezione, che deve al Superiore, non è obbligato a scoprire i proprj mancamenti, se non dopo che sa di essere legittimamente interrogato, così per forza del giuramento che ha dato, punto non si anticipa la sua obbligazione e dovere, ma resta nello stato di prima; e coll'aggiugnere all'obbligo di obbedienza quello di Religione, acquista nuova forza e vigore non senza suo gran profitto e vantaggio, come si è detto. Ma di ciò abbastanza; poichè non è questa una difficoltà, che abbia incontrata in molti autori; e la tacciano forse i più accorti, perchè vedono che invece di giovare alla cattiva intenzione di farlo comparire ingiusto e crudele, reca loro un grandissimo pregiudizio: e la toccano i meno cauti, o perchè credono scioccamente di poter'ottenere col numero dell'opposizioni quello, che disperano di conseguire dalla natia loro forza, o perchè pensano di aprirsi per tal modo la strada più facile a procacciarsi ulteriori vantaggi sull'esempio di Alfonso d'Arezzo, il quale nell'indicato opuscolo(995) dalla giustizia de' tormenti ti passa a negare quella del giuramento, e da questo s'inoltra a chiamar in dubbio ne' giudici il diritto d'interrogarli, e ne' colpevoli l'obbligo di rispondere alle loro interrogazioni.
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