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      Vi par questo un tormento da fare orrore alla misera umanità, cui disdica ad un Chierico il ritrovarsi presente, e capace di ricolmar di spavento tutto il genere umano, come parlando de' tormenti del S. Officio spacciano i novatori? Questa maniera di tormentare o non è pena alcuna per chi sa che il tormento si vede ma non si prova, o se dà qualche fastidio a quelli almeno, che per ignoranza temer possono di essere sollevati da terra, è troppo ben compensato dal vantaggio e spirituale e temporale, che riportano da questa loro afflizione, A questa comparsa, quando si tratta di fatti i quali non mostrano per loro natura cattiva intenzione e credenza, ma non lasciano di indicarla con molta forza, o confessano il loro mal'animo, ed incontrano è vero, più grave la pena, ma rimediano a quella piaga d'infedeltà, che portano impressa altamente nell'animo, e nascosta non avrebbe avuti quei rimedj opportuni, che somministra la Chiesa per rimarginarla e sanarla; o negano di avere avuta cattiva credulità, e spenta coll'abbjura competente quella sospicione, che resta tuttora dopo una tortura sì lieve, altro più non rimane al colpevole, che il peso di soffrir quella pena che ha meritata per aver parlato ed operato in guisa da far sospettare che credesse male; la qual pena è piuttosto medicinale ed esemplare, che punitiva. Ma siamo pur buoni a prenderci fastidio di certe difficoltà, che non sono mai state di aggravio a nessun'altro tribunale: e se niuno ha mai ripreso il Senato di Milano, quando nell'anno 1629. comandò che fosse tormentato Vincenzo Corva, reo di percussione, super qualitate et deliberatione animi, e Cecilia Martinenghi, per risaper da lei quo animo dixerit fratri suo, pecunias ab hero suo absconditas fuisse; e se per disposizione delle leggi civili si ha, che deve purgare gl'indizj del dolo chi si protesta di aver commessa qualche mancanza senza colpa o malizia; chi potrà riprendere con ragione il tribunale del S. Officio, che ha tanto maggior diritto d'insinuarsi ne' segreti nascondigli dell'animo, e che non può rilevare abbastanza la gravità del delitto e la reità del delinquente, senza che ne scopra l'intenzione e credenza?


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Della punizione degli Eretici e del Tribunale della S. Inquisizione
Lettere apologetiche
di Vincenzo Tommaso Pani
pagine 736

   





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