[447]Un'altra particolarità s'incontra nel tribunale del S. Officio, che voi non avete avvertita, ma che potrebbe esservi opposta da chi quaerit nodum in scirpo per iscreditarlo; e non ho trovato sinora chi ne faccia gran caso fuori di Fr. Paolo, che ne parla assai male(998), anche dopo che la Bolla di S. Pio V.(999) aveva tolte di mezzo tutte le contese degli antichi legali, e che erano state sciolte le molte difficoltà, che s'incontrano su tal proposito, scorrendo le Opere di Corrado Bruno(1000). Negli altri tribunali le sentenze assolutorie passano in rem judicatam; anzi fatta la sola pubblicazione del processo, come osserva il Zuffo(1001), si ha conchiusa la causa e nelle condanne non resta al giudice l'arbitrio di moderarle dopo che le ha pronunciate. Non così nel tribunale della Fede, dove favore Fidei resta sempre libero il campo di riassumere ed impinguare la causa stessa anche dopo che il reo ne ha ottenuta una pienissima assoluzione, e resta libera all'Inquisitore la podestà di variare la pena. Il primo privilegio sembrava indicato abbastanza nelle Decretali(1002); ma lo ha poi espresso sì bene S. Pio V. nella suddetta Costituzione che non vi può restare alcun dubbio; nè v'è autore al presente che lo neghi. Per verità la cosa non è così propria del tribunale del S. Officio, che non abbia in qualche raro caso sussistenza anche negli altri, ne' quali, al dir del Guazzini, basta che sia provato essere nell'assoluzione intervenuta la prevaricazione, perchè possa essere riassunta la causa(1003); Definitive absolutus non potest amplius molestari, nisi fuerit absolutus per praevaricationem.
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