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      praecedente canonica purgatione eorum assertae bonae, et catholicae Fidei, vitae, et doctrinae declaratorias sententias, seu decreta ab eodem sanctissimo Officio, aliisque locorum Ordinariis, sive Delegatis, et Inquisitoribus, ac etiam Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris obtinuerunt, seu extorserunt &c.. Dice inoltre, che con quest'arte non pregiudicavano soltanto a loro stessi ed alla salute dell'anima propria, perchè nunquam ad gremium Ecclesiae vere redibant, ma pregiudicavano anche agli altri, e riuscivano di gran danno e [449] pericolo alla cristiana repubblica, perchè eorumdem aliorum animos corrumpere et inficere, ac in suas haereticas opiniones trahere de facili potuerunt in totius reipublicae christianae non modicum scandalum et praejudicium. Quindi è che per impedire un danno sì grande, e toglier di mezzo un pericolo così notabile si appigliò saggiamente al partito di determinare, che qualunque sentenza e decreto passato e futuro concernente le cause di Fede non si dovesse mai considerare immutabile, e disse con ogni precisione, sententias etiam definitivas, et decreta... numquam fecisse, nec in futurum posse facere transitum in rem judicatam.
      Ma qual termine, direte voi, avrà mai la vessazione di un'infelice, che abbia avuta la disgrazia di essere denunciato una volta a questo tribunale, se i giudici delle cause di Religione saranno sempre in libertà d'inquietarlo e di agire nella medesima causa? Io vi rispondo, che avrà quel termine, ch'egli vorrà prefiggerle col sincero suo ravvedimento.


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Della punizione degli Eretici e del Tribunale della S. Inquisizione
Lettere apologetiche
di Vincenzo Tommaso Pani
pagine 736

   





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