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      Tolga alle giudiciali sue deposizioni colla dovuta cristiana sincerità ogni ombra di finzione e d'inganno; parli, operi e si mantenga in un contegno così religioso e cristiano, che nuovi pregiudizj non sopravvengano contro di lui; e potrà vivere quietissimo: giacchè la legge di S. Pio V. ha tutta la sua forza, novis praesertim supervenientibus indiciis ejusdem, vel alterius speciei haeresis, tempus praeteritum etiam respicientibus, vel ubi appareret per aliqua indicia, quod illicitis modis, prius ipse delatus & inquisitus, fuisset absolutus. Nè tanto vale la quiete di un particolare in qualche modo sospetto d'infedeltà, che debba essere preferita al ben pubblico della Fede cattolica, e debba posporsi il pericolo di questa alla sicurezza di quella: tanto più che, come osserva il Carena(1004), non è la indicata disposizione così contraria a quelli che sono denunciati al sagro tribunale, che serva ad aggravarli soltanto, quando o non abbastanza puniti o malamente assoluti sono dimessi dal tribunale, ma vale ancora, perchè si riassuma la loro causa, e si difendano, quando si scoprissero gravati ingiustamente: Hoc habet locum, così egli, non solum in sententiis absolutoriis, sed etiam in condemnatoriis....& sicut ex superveniente probatione delicti removetur [450] absolutio, ita ex superveniente probatione innocentiae auferri debet condemnatio. Ond'è che la legge è per se stessa giustissima, e presa in tutta la sua estensione non è di solo peso, ma riuscir può utilissima a tutti quelli, che fossero senza loro colpa aggravati.


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Della punizione degli Eretici e del Tribunale della S. Inquisizione
Lettere apologetiche
di Vincenzo Tommaso Pani
pagine 736

   





S. Pio V Fede Carena Hoc