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      Più colpi avete vibrati frettolosamente in questa breve risposta, ed avete vinta la causa, se regge la loro forza ed attività a fronte dell'esame imparziale, che ora ne intraprendo. [455]
      È dunque naturale che i rei abbiano le loro difese, io ve l'accordo, e so che anche Iddio interrogò Adamo del commesso delitto prima di assoggettarlo al meritato castigo; ed è indicato abbastanza nelle canoniche(1009) e civili(1010) disposizioni: Ma questo diritto sussiste egli poi in ogni caso, ed è così inviolabile, che non ammetta alcuna moderazione o riserva? Qui è dove credo che zoppichi alquanto la prima delle massime, alle quali è appoggiato il vostro discorso; e non trovo, che dagli autori e dalla pratica sia ammessa concordemente. Il Novello(1011) ed il dal Pozzo(1012) con varj altri sostengono, che la difesa non ha luogo ove trattasi dei più atroci delitti, o in que' casi almeno, come soggiunge il Passerino nella sua Pratica(1013), ne' quali è notorio e il delitto ed il delinquente. Cercano inoltre i giuristi, se l'assoluta autorità del principe, che non manca in verun modo nel Romano Pontefice e nella Chiesa in tutto ciò, che alla Religione appartiene, stendasi a tanto, che possa in qualche caso senz'ingiustizia negare ai rei le difese; ed il medesimo Passerino nel luogo citato, benchè di contrario sentimento, giudica che non sia da disprezzarsi chi propende in tale opinione, la quale è del Covaruvia e di varj altri. Una sola che venga ammessa di queste massime ed eccezioni non crolla dai fondamenti quest'opposizione, che gli avversarj chiamano invincibile?


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Della punizione degli Eretici e del Tribunale della S. Inquisizione
Lettere apologetiche
di Vincenzo Tommaso Pani
pagine 736

   





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