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      E non abbiamo noi in questo solo tutta la ragione di maravigliarci e di dolerci della temeraria loro presunzione, i quali mai non si acquietano, se non hanno da noi sodi principj e matematiche dimostrazioni, e pretendono poi che con ogni docilità e prontezza ci prestiamo alle loro, che sono appoggiate per lo più a false supposizioni, o almeno a opinioni contrastate e non più che probabili? Io però non ho bisogno di questo scampo per non restare offeso, e voglio accordar loro con ogni liberalità quell'obbligo di difesa, del quale abbisognano per fare il colpo che vanno meditando: e per verità è ammesso da molti, e pare che sia posto fuor di dubbio dalla Clementina Pastoralis(1014), nella [456] quale si dice, che questa mancanza non può essere sanata dalla podestà del sovrano, perchè il diritto della difesa a jure provenit naturali, e non è lecito neppure all'Imperatore il togliere quelle cose, quae juris naturalis existunt. È però eccessivo il vantaggio, che trar vogliono da quest'ingenua concessione, se pretendono, che debba quindi conchiudersi, che è ingiusto il tribunale del S. Officio, perchè nasconde ai rei i nomi dei testimonj. Lunga ed assai disastrosa via resta loro a trascorrere prima di giungere a questo termine; e non vi arriveranno giammai, se prima non mostrano ad evidenza, che questo scoprimento è sempre necessario alla loro difesa, e non mai pernicioso; e questo è che io reputo malagevol cosa ed impossibile da ottenersi.
      Ha la difesa i suoi limiti; e non qualunque cavillosa e superflua, ma quella sola è da credersi necessaria, che senza oltraggiare la giustizia, provvede abbastanza al bisogno degl'inquisiti.


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Della punizione degli Eretici e del Tribunale della S. Inquisizione
Lettere apologetiche
di Vincenzo Tommaso Pani
pagine 736

   





Clementina Pastoralis Imperatore S. Officio