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      Ma il danno e pericolo, che da una tale manifestazione ridonda non solo ne' testimonj, ma nel tribunale stesso e in tutta la società de' Fedeli, è della superfluità stessa più atto a giustificare l'accennato segreto; e se per motivi consimili si celano talvolta senz'ingiustizia anche negli altri tribunali, come insegna il Guazzino(1017), e specialmente ne' delitti di lesa maestà, come riporta l'Ancajano(1018) appoggiato ad una legge dell'Imperator Federico, anzi trattandosi ancora di prove di nobiltà, di visite contro i regj ministri, di contrabbandi ed altri affari anche di minore importanza; perchè sarà un delitto inespiabile se lo fa il tribunale del S. Officio in difesa della cattolica Religione?
      Nè voi vi dovete ideare che l'occultazione dei nomi de' testimonj sia stato un capriccio nato in testa di qualche ozioso fanatico; ma è da riconoscersi per una risoluzione presa a ragion veduta dagli uomini più assennati del mondo. Aveva già il Concilio Lateranense IV. sotto Innocenzo III(1019) a tutte le cause prescritta la solita forma della pubblicazione di processo; ma la costante sperienza di molte cause, ed una lunga serie di tragici avvenimenti ha fatto conoscere ai suoi successori di quanto pregiudizio riusciva una tal pratica nelle cause di Fede ed al tribunale ed ai testimonj, restando questi esposti alle vessazioni crudeli dei processati colpevoli, e quello abbandonato dai ricorrenti, che non volevano somministrare a lui le necessarie notizie con tanto loro danno e pericolo.


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Della punizione degli Eretici e del Tribunale della S. Inquisizione
Lettere apologetiche
di Vincenzo Tommaso Pani
pagine 736

   





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