A questo passo appunto io vi aspettava per disgombrare dall'animo vostro ogni contraria apprensione, e riparare il tribunale del S. Officio da quel colpo, che i suoi nemici credono il più sicuro e mortale. Può darsi il caso, voi dite, che la manifestazione, de' testimonj sia necessaria. E che perciò? È egli credibile, che questo caso succeda spesso? e non essendo facile ad accadere, sarebbe egli ingiusto il tribunale se li nascondesse anche in questo caso? li nasconde egli allora? Dalla risposta che darò a questi tre quesiti spero che sia per risultare il compito vostro disinganno ed una pienissima giustificazione del tribunale.
Comincio dal primo, e dico, che chi teme che dall'occultazione de' nomi dei testimoni nascer possa qualche pregiudizio ai colpevoli, mostra di non sapere le provvidenze opportune, ch'hanno date i Concilj ed i Papi per evitarlo. Il Sinodo di Narbona, che prima d'ogni altro vide la necessità di tacere, non ha perduto di mira l'inimicizia che poteva animare i testimoni all'ingiustizia e calunnia, e comandò, che gl'inimici capitali fossero esclusi affatto; e per rendere sempre più sterile questa feconda sorgente di disturbi e calunnie fu fissata la pena del taglione contro que' testimonj, che impongono falsamente il delitto di eresia. Leggete il Pegna(1033), e vedrete questa disposizione abbracciata dai più accreditati scrittori, e corroborata da un rescritto di Leone X., che si ha in fine del Direttorio nella Bolla che comincia Intelleximos. Si abilita in questo l'Inquisitore di Spagna all'abbandono de' testimonj falsi al braccio secolare senza timore d'incorrere l'irregolarità, e vuole che siano soggetti alle medesime pene [464] anche gl'istigatori a così grande scelleratezza.
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