Il nasconderli, come abbiamo detto, giova alla Fede ed al libero esercizio di quella giurisdizione, che la difende e sostiene, principale motivo, pel quale è stato ordinato il segreto, come fu scritto sul principiare del secolo passato dal tribunale di Roma al Vescovo di Melfi; juramentum restringitur solum ne inferatur praejudicium Causis S>. Officii. Il pubblicarli può giovare talvolta a qualche inquisito; ma è per ordinario inutile, e nuoce al tribunale ed alla Fede, e spesso ancora alla sicurezza e decoro di molte rispettabili famiglie, che restano involte e nominate nel processo. L'abbiamo veduto sinora, ed è stato replicato molto spesso al governo di Napoli, che più d'ogni altro si è abusato di questo pretesto per escludere il S. Officio. Venga adesso la giustizia, e decida se questo bene a quello, o quello a questo è da preferirsi o posporsi. Essa non mai anteporrà per certo il privato al ben pubblico, la parte al tutto. Lo vieta l'ordine della natura, che, al dir di Cicerone, sanxit, ut omnia, quae reipublicae salutaria sunt, legitima et justa habeantur: e uomo non v'è così rozzo ed insensato, che non esponga al ferro ed al fuoco qualunque parte del corpo, ancorchè sana, quando giova a difenderlo e salvarlo; e Giustiniano ci avvisa(1036) che, quae contingunt raro, non impedimentum [466] faciunt universis, eo quod nihil inter homines sic est indubitatum, ut non possit, licet aliquid sit valde justissimum, tamen suscipere quamdam sollicitam dubitationem. Non sarebbe adunque ingiusta quella disposizione, che nella supposizione indicata fa si che la necessaria difesa di qualche innocente ceda il luogo alla più libera e sicura punizione dei colpevoli.
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