Ma che direte poi, se la supposizione stessa altro non è nel caso indicato, che una chimera ed un sogno?
I nomi dei testimonj dal tribunale del S. Officio si nascondono ai rei per lo più, perchè per l'ordinario ad altro non servirebbe lo scoprirli, che a sconcertare le cause, e danneggiare gl'innocenti; e quello che succede comunemente, non qualche accidentale avvenimento deve dar norma alle canoniche disposizioni. Ma se avviene talvolta, che la causa esiga la manifestazione de' nomi ed il confronto delle persone per assicurar meglio l'equità del giudizio, è falso che nel S. Officio non si pratichi quest'ulteriore diligenza. La prescrisse nell'indicata Decretale Bonifacio VIII(1037), quando far si possa senza danno e pericolo. E dalle posteriori disposizioni abbiamo bensì che gl'Inquisitori non sono obbligati a scoprirli, ma non è mai loro stato proibito di manifestarli, quando il bisogno lo richiegga. Si permette anzi che lo facciano in quei rari casi, nei quali prese le opportune misure perchè non seguano disordini, si crede a proposito, perchè nulla manchi al fisco, onde maggiormente gravarli, nulla ai rei, onde difendersi efficacemente. Leggete il Sagro Arsenale ristampato in Roma nel 1730. perchè serva di regola a tutti gl'Inquisitori nell'esercizio dell'ecclesiastico loro ministero, leggete quante Pratiche vi capitano alle mani e manoscritte e stampate, e quelle specialmente dello Scaglia, del Mazza, del Menghini, del Cortini e del de Orestis, e troverete in tutte la maniera di confrontare i testimoni cogl'inquisiti, e quando convenga o no il nasconderli.
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