Quanto alle pene temporali, dopo aver negato alla Chiesa con Fr. Paolo, col raccoglitore francese e molti altri moderni novatori ogni diritto di usarne in qualunque maniera, anche quello che compete al padre col figlio indocile e collo scolaro al maestro, e quello che non si stende che a pene mitissime di multe e sequestri, e non si esercita che per mano della fedele sua alleata e protettrice la cattolica civile podestà, passa ad esaminare se far lo possa per suo privativo diritto un [482] sovrano; e stabilito il principio, che egli non ha la facoltà di usare della forza coattiva, se non in difesa e vantaggio della temporale tranquillità e sicurezza dello Stato, inferisce in primo luogo, che non può usare pene temporali contra coloro, i quali paghi di essere e di dimostrarsi increduli non recano alcun disturbo alla società, ma si stanno pacifici ne' loro errori senza molestar quelli, che sono di sentimento discorde. Conchiude in secondo luogo, che qualche forza e rigore, ma non mai la pena di morte può usar con quelli, che non contenti di spargere, e colla voce e colla penna la loro empietà, o insegnano massime distruggitrici delle sociali virtù, o con altre violenze, minacce e tumulti riescono alla società di peso ed aggravio. Spiega anche meglio queste stesse massime antievangeliche la difesa che contra l'Ab. Cuccagni(1062), che le aveva impugnate, ne ha presa forse lo stesso autore col nome di Teologo Piacentino(1063), nella quale pianta un principio non meno pernicioso di quelli, che vi ho accennati sinora, e non avendo saputo come provarlo procura d'insinuarlo nell'animo de' leggitori con ripeterlo cento volte.
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Chiesa Stato Teologo Piacentino
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