Il principio è questo: è di originario diritto del principato tutto ciò che nasce da umana disposizione e non appartiene di originario diritto alla Chiesa se non quello che è stato istituito e prescritto da Gesù Cristo e concerne la disciplina interiore. Quello che riguarda l'esterior disciplina lo dice così proprio e radicato nella podestà secolare, che non può essere trasferito in altrui mano che per sua liberale concessione o per istraordinaria disposizione del Cielo. Quindi è che involge in questa medesima legislazione non che le pene temporali, delle quali ho parlato poc'anzi, ma anche i beni a Dio consacrati, le persone addette al divin culto, i tempj, gli altari ed ogni privilegio ed esenzione, ed il celibato stesso ed ogni altra cosa, che aver si può per appendice ed accessoria delle principali ed interne, e che ogni ragion vuole, come riflette bene il detto ab. Cuccagni nell'altr'opera in cui fa l'apologia del suo trattato(1064), che si creda anche per questo aeque ac Religio Sacerdotibus divinitus concessa, non autem Regibus et magistratibus terrae, quibus data non est revelatio divina. [483]
Nell'accozzare insieme tante stravaganze ed errori, voi ben vedete, che non ha fatto altro, che ripeter ciò che a danno della Chiesa cattolica e della S. Sede è stato inventato dagli antichi Eresiarchi, esposto con maggior'estensione da Marsilio di Padova e da Arnaldo di Brescia, e dilatato ampiamente da Wicleffo, dai Protestanti Grozio e Boemer, e da Richerio ed altri Giansenisti moderni, e riprovato già dalla Chiesa.
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