145.
Pene spirituali. Sono di sola ispezione della Chiesa. 178.
Pene temporali, che usa la Chiesa contra gli Eretici. Approvate dai SS. PP. dalla pag. 138. alla 141. Usate sempre dalla Chiesa. Vedi Chiesa. Supposto ancora che la Chiesa nel suo principio non avesse usate pene temporali, non si potrebbe quindi dedurre che non ha diritto d'usarne. 184. S'arguisce nella Chiesa la podestà d'infliger pene temporali in cause di Fede dall'indole della Religione cattolica. 190. e seg. Vedi Penitenze. Obbligo di ammettere nella Chiesa la podestà di decretare pene temporali. 196. Motivi, che persuadono convenire alla Chiesa oltre il potere di decretarle anche quello d'avere ministri proprj, che le mettano in esecuzione, quando sono medicinali e leggiere. 197. Il tacciare di crudeli le pene temporali stabilite contra gli Eretici è un rimproverare i migliori sovrani e i più celebri giureconsulti insieme colla Chiesa. 390.
Penitenze. Furono in uso nella Chiesa anche prima della conversione di Costantino le penitenze sensibili e corporali. 191. e seg. 391. Conformità di quelle penitenze colle pene temporali, che usa adesso la Chiesa. 193.
Pericolo. Come si eviti il pericolo di estirpar nella Chiesa il frumento insieme colla zizzania. 94.
Persecuzioni. Vedi Condizioni.
Petit, Giovanni. Vedi Gerardo. Pollet.
Pietro Martire, S. Domenicano. Riceve onori in vita e dopo morte. 300. e seg.
Pio IV. Rinnova l'antica pratica abbandonata di occultare i nomi de' testimonj nelle cause di Fede. 459.
Pio V., S. Condanna gli errori di Michele Bajo.
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