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      406. 411. Il S. Officio di Roma non ha mai fatto abbruciare nessuna strega. 410. Vedi Streghe. Sua clemenza presente riguardo alla pubblicazione dell'Editto maggiore dell'antica. 425. Vedi Editto. Osserva fedelmente tutte le parti che deve avere ogni processo criminale. 427. 429. Cautele del S. Officio prima di procedere ad atti irretrattabili. 430. e seg. Sue diligenze nell'esaminare i rei. 432.
      Sant'Officio: II privilegio che hanno dato i Romani Pontefici al S. Officio di poter procedere sommariamente nelle cause di Fede è commendevole, e punto non nuoce ai rei. 432. e seg. I rei nel S. Officio sono interrogati anche in ispecie del loro delitto. 434. Il S. Officio lascia libera ai rei la scelta dell'avvocato difensore. 435. Sue premure verso gli Eretici impenitenti. 435. e seg. Sue cautele nelle cause degli Eretici morti. 437. La preghiera, che fa il tribunale per salvare la vita dei rei, non è riprovabile. ivi. È assurdo il progetto di taluno d'introdurre per le cause del S. Officio un tribunale straniero. 438. e seg. Non pregiudica al reo nel tribunale del S. Officio la confessione del proprio delitto. 442. e seg. Giova ai rei la libertà, ch'hanno i giudici del S. Officio, di mutare le pene dopo la condanna. 450. e seg. Prudenza del S. Officio nell'imporre il silenzio ai suoi ministri. 452. e seg.. Non ommette l'opportuna pubblicazione de' processi. 453. e seg. Ha manifestati per qualche tempo i nomi dei testimoni in varie maniere. 458. Perniciosi effetti di simile manifestazione, e necessità di levarla.


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Della punizione degli Eretici e del Tribunale della S. Inquisizione
Lettere apologetiche
di Vincenzo Tommaso Pani
pagine 736

   





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