Fra questo mezo, lo sposo dalla casa della sposa sí fattamente è rimosso che, se per sorte egli richiedesse di volere almanco vedere la sposa, li parenti di quella sogliono rispondergli: «Conosci e intendi dagli altri, li quali l'hanno conosciuta, quale essa si sia». Gli sponsalizii o ver nozze di quel paese sono con pene grandissime confermate e stabilite, accioché 'l sposo non possa, ancora ch'egli volesse, repudiarle altramente. Non gli è permesso l'entrare nella casa della sposa. Per nome di dote al piú delle volte sono dati cavalli, veste, lancie, animali, servi e simili cose; gl'invitati alle nozze rare volte offeriscono danari, nondimeno doni e altri presenti mandano alla sposa, li quali doni lo sposo, diligentemente notati, in cassa gli pone. Dapoi, finite le nozze, di nuovo gli considera, e di quelli, se vi fossero alcune cose a l'uso e commodo suo necessarie e utili, quelle manda in piazza, e comanda che siano stimate per quelli li quali hanno questo carco; l'altre robbe tutte, a una per una, con riferimento di grazie a ciascuno rimanda indietro. E quelle robbe che ritiene per sé, in spazio d'un anno, secondo la stima fatta, o in danari o in qualche altra cosa d'eguale valore compensa; e se, per sorte, qualcuno stimasse di maggior valuta il suo presente, allora lo sposo subito agl'istimatori ricorre, e constringe quello a star saldo e fermo secondo la stima loro. Similmente, se 'l sposo, dopo il tempo scorso, non avesse satisfatto, o vero che 'l dono ricevuto non avesse restituito, è tenuto a satisfare il doppio: finalmente, se ricuserà di dare il dono di qualcuno alli stimadori da essere istimato, secondo l'arbitrio e volontà di quello che ha dato il dono è costretto a pagare.
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