L'Inquisizione è fin dalla sua istituzione in possesso di giudicare indipendentemente di sei sorte di persone. I. Degli Eretici. II. Di quelli che cadono in sospetto di eresìa. III. De loro fautori, o di quelli, che gli proteggono e favoriscono in qualche maniera. IV. De Maghi, Incantatori, Stregoni, e gente che usano malefizi. V. De Bestemmiatori. VI. Di quelli che resistono agli esecutori e persone addette al Tribunale dell'Inquisizione, o che turbano in qualche modo la sua giurisdizione. Per sospetto di eresìa s'intende chi con poca prudenza si fa sentire mettere in ridicolo gli articoli della fede, o le determinazioni della Santa Sede, che abusano de Sacramenti o delle cose sante, che disprezzano le sacre immagini, o che leggono, ritengono, e approvano libri, e massime condannate dall'Inquisizione. La continua pratica con gli eretici, o l'assistere a loro esercizi passa sotto questa categoria, come anche chi loro presta asilo, e sapendo di certo che siano tali non è pronto a denunziarli al Santo Ufizio. Ognuno è obbligato ad accusare tali persone sopra indicate benchè padre, figlio, fratello, moglie, marito, nipote, ec. sotto pena di scomunica, e di rendere lo stesso colpevole di eresìa, e restare esposto a rigori dell'Inquisizione come fautore di Eretici.
Gl'Inquisitori, i loro subalterni, e tutti gli altri impiegati fanno i più terribili scongiuri e imprecazioni, di tener segreto ne rivelare a chicchessia tutto ciò che si fa nel Santo Ufizio, e a questi tremendi giuramenti sono sottoposti anche gli stessi rei ivi detenuti.
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