Se il delinquente nega sempre non esser vere le parole, e l'eresie di cui viene accusato, e domanda che se gli facciano venire a petto gli accusatori, e i testimoni che deposero contro di lui per difendersi, se gli risponde, che non si tiene dal Sant'Ufizio un tal costume, perchè i detti testimoni, e accusatori per le leggi fondamentali dell'Inquisizione non debbono essere nè direttamente, nè indirettamente scoperti. Una sì rigida segretezza si vuole che venisse stabilita per la sicurezza della vita de' querelanti, e de testimoni, i quali se fossero noti sarebbero sovente esposti a gran pericoli, e non si troverebbe più chi denunziasse o rendesse testimonianza contro gli Eretici. Infatti la prima volta che il S. Ufizio fu costituito su questo piede in Spagna e in Roma, benchè quivi diversifichi alquanto dall'altro, incontrò gran difficoltà, e il popolo ne parea assai malcontento, e fede fanno le sollevazioni accadute appunto in detta Città di Roma, ove dopo la morte di Paolo IV. infuriata la plebe ruppe le carceri dell'Inquisizione e tutti gli atti e scritture furono abbruciate.
Non si nega però a rei un avvocato o un Procuratore che loro assista, ma a questi avanti di vedere il cliente si fa fare l'appresso giuramento.
Io N.N. Dottore ec. alla presenza del Padre Inquisitore di questo luogo, tenendo le mani sopra li Evangeli prometto e giuro di sostenere e difendere fedelmente la causa di N.N. detenuto nelle carceri del S. Ufizio, senza servirmi di alcuna cavillazione o raggiro.
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