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      Inoltre prometto e giuro che se scuoprirò che il cliente sia reo della colpa a lui imputata tralascierò la sua difesa immediatamente, e esaminato il caso se scuoprirò complici nella sua eresia gli accuserò a questo Sant'Ufizio. Tuttociò prometto sotto pena di spergiuro e di scomunica ec.
      Nemmeno al Procuratore però son noti gli accusatori, e testimonj, e quando è licenziato giura di nuovo di non aver copia della difesa fatta al reo, e che di ciò non parlerà con chichessia. Si fa anche il processo a quelli che si uccidono da se, o muoiono di morte naturale nelle carceri. Quello contro i primi è breve, bastando l'atto dell'uccisione per convincerli rei d'eresìa e di empietà. Contro i secondi si procede dall'Avvocato Fiscale, come se fossero in vita. I congiunti o gli amici del reo, o qualunque altro che abbia da presentare qualche cosa in difesa del defunto sono per pubblico editto citati a comparire avanti l'Inquisitore in termine di 40. giorni per produrre le difese, e se a questa intimazione nessuno comparisce per la difesa, il morto si condanna come se per anche vivesse, si confiscano i suoi beni, e il corpo in effigie bruciato viene nel primo atto di fede. L'autorità dell'Inquisizione si stende non solo sopra quelli che muoiono nelle carceri, ma ancora sopra i beni, corpi, e fama di coloro che dopo morte fossero convinti di esser morti eretici, o nel Giudaismo. Riguardo a beni evvi una prescrizione di 40. anni di tempo, il che è una cosa che apporta infinite vessazioni alle famiglie, e riguardo all'ossa può il Sant'Ufizio quando vuole dissotterrarle, e bruciarle a talento de suoi sacri ministri.


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Fatti attinenti all'Inquisizione e sua istoria generale e particolare di Toscana
di Modesto Rastrelli
pagine 156

   





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