Tale è la Nostra volontà, la quale comandiamo, che sia inviolabilmente osservata, derogando con la pienezza della Nostra Sovrana Potestà a qualunque Legge, Ordine, Consuetudine, e Privilegio in qualunque modo contrario alle presenti nostre disposizioni.
Dato li 5. Luglio 1782.
Lettera scritta dall'Auditor Segretario del regio Diritto
al Provinciale dei Minori conventuali il dì 9. Luglio 1782
Essendo stato abolito il Tribunale dell'Inquisizione, resta tolta la proibizione che vegliava per i Religiosi, che aveano servito come Inquisitori, Vicarj o Cancellieri di ottenere qualunque Carica dell'Ordine in Toscana.
Dovrà altresì esser tolta ogni qualificazione e distinzione che i Religiosi frati Ministri del S. Ufizio avessero goduto nell'Ordine per questo titolo dell'Inquisizione, con l'abolizione della quale restano aboliti anche tutti i diritti acquistati dipendentemente dalla medesima da detti Inquisitori, Vicarj, Cancellieri, e Vicarj Foranei nell'Ordine loro, onde tutti gli effetti siano sottoposti ai loro ordinarj Superiori, e siano obbligati all'osservanza della regola come ogni altro delle loro Religiose Famiglie.
Nel termine al più di 8. giorni dovranno i Frati impiegati attualmente nell'Inquisizione aver rimesso ai respettivi Ordinari tutte le Carte spettanti a quel Tribunale, e dentro 15. giorni dovranno esser mutati in altro dal Convento nel quale erano impiegati come Inquisitori, Vicarj, e Cancellieri, e non potranno essere rimandati nei Conventi stessi che dopo due anni.
RELAZIONE(67)
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