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      Questi, per l’articolo 2.° del suddetto decreto del 5 novembre 1885, passò sotto la dipendenza diretta del comandante superiore, ed il suo ufficio si è ora trasformato, mantenendo parte delle stesse attribuzioni, in segretariato per gli affari indigeni. Il segretario per gli affari indigeni, una specie di sottoprefetto e di sindaco, tratta gli affari politici della colonia, non che quelli municipali di Massaua e sue dipendenze; ha la sorveglianza sulle moschee, sui beni religiosi, sullo stato civile musulmano; è in relazione coi naib e sceic dei villaggi ed è ufficiale di stato civile pei cristiani. Massaua conta un ufficio di dogana, di posta, di capitaneria di porto e sanità marittima, dei quali parleremo a parte.
      Non sarebbe facile definire l’insieme degl’istituti giudiziari che nel dicembre 1885 si attuarono a Massaua. In questa, più che in ogni altro ramo di pubblico servizio, si faceva manifesto il passaggio dal vecchio ordine di cose al nuovo. In materia penale, gli indigeni erano soggetti al tribunale militare; in materia civile e commerciale ad un tribunale locale. Il tribunale locale si tramutava, all’occasione, in tribunale misto per le cause fra indigeni e non indigeni. Per gl’Italiani esisteva un tribunale civile e commerciale, con competenza e procedura determinate dalla legge e dal regolamento consolare. Questo tribunale era competente a giudicare anche in materia penale, quando nel reato non entravano militari, nè come querelanti od offesi, nè come imputati. Gli stranieri erano del pari soggetti al tribunale italiano, non constando che avessero reclamato la rispettiva giurisdizione consolare.


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Nuova Geografia Universale. La Terra e gli uomini
Volume X parte I - L'Africa settentrionale
di Elisée Reclus
Editore Vallardi Milano
1887 pagine 1017

   





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