Il giudizio dei crimini è attribuito al tribunale militare, come pure quello dei reati d’indole politica e quello dei delitti nei quali l’imputato o l’offeso sia un militare, un ufficiale pubblico, ovvero una persona che abbia vincoli d’attinenza coll’amministrazione militare.
L’occupazione italiana ha portato un grave colpo al commercio degli schiavi, che prosperava su tutta la costa orientale d’Africa da Suakim al capo Guardafui. Si comprende l’impossibilità di avere informazioni, anche soltanto approssimative, sulla importanza ed i modi di codesto traffico, in un paese dove quasi tutti sono partigiani della schiavitù, e dove questa, conviene riconoscerlo, non ebbe mai quel carattere di ferocia che in altre parti provocò lo sdegno del mondo civile. Si calcolava che soltanto a Beilul, prima della nostra occupazione, s’imbarcassero non meno di 1,000 schiavi all’anno, provenienti dall’Aussa. Per potere estendere la nostra repressione e darle una base legale, l’Italia, con dichiarazione firmata al Cairo il 21 dicembre 1885, ha aderito alla convenzione del 4 agosto 1877 fra l’Inghiltera e l’Egitto. L’articolo 2 di questa convenzione stabilisce, che chiunque sul suolo egiziano o sui confini dell’Egitto e sue dipendenze, verso il centro dell’Africa, si dedichi direttamente o indirettamente al commercio degli schiavi, sarà considerato come reo di grassazione (vol avec meurtre). Questa disposizione era ed è in vigore in quella parte della costa del mar Rosso, della quale abbiamo ora assunto l’amministrazione ed il tribunale di Massaua potrà applicarla a tutti i colpevoli di tal reato.
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