Quindi la denominazione di merci importate con raftie o senza raftie, provenienti o no dall’Egitto o dalla Turchia. Un tale sistema, allorchè Massaua passò sotto la nostra amministrazione, avrebbe condotto alla conseguenza di esonerare dal dazio le merci provenienti da certi paesi esteri e di applicarlo a quelli provenienti dai porti del regno. I governi ottomano ed egiziano, avendo essi per i primi ricusate le raftie emesse dalla dogana di Massaua, queste furono pure abolite da noi: dal 13 aprile 1886, la dogana di Massaua cessò di emetterle, e dal 15 maggio cessò di accettarle. Per favorire il commercio nazionale, si è stabilito di esentare dal dazio d’entrata a Massaua i nostri prodotti, purchè ne sia provato l’imbarco in uno dei porti del regno. Per constatare la provenienza, fu stabilito che, oltre la consueta bolla d’uscita, i colli contenenti merci destinate a Massaua sieno identificati col bollo a piombo, qualunque sia la natura delle merci stesse. Non sono ammesse a questa franchigia le merci d’origine estera, comunque nazionalizzate, e le merci italiane ammesse alla restituzione dei diritti all’esportazione (drawback), a meno che per queste ultime gli esportatori, nella dichiarazione d’uscita, rinunzino ad ogni rimborso.
Nella colonia di Massaua hanno corso: la moneta decimale italiana e quella degli altri Stati dell’unione monetaria, il tallero d’argento di Maria Teresa, accettato unicamente sulla costa, in Abissinia e nel Sudan, la moneta anglo-indiana e la moneta egiziana.
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