Per le ferite anche gravi, ma che non sono seguite da morte, si paga il prezzo del sangue imposto dal ferito. Se il feritore non ha di che pagarlo, viene incatenato e lasciato libero di girare con la catena ai polsi, fino a tanto che, andando a dimandare l’elemosina, dopo molti giorni e qualche volta dopo mesi, può riescire a mettere assieme il prezzo convenuto.
I ladri sono puniti col segar loro la mano, ed anche tutte due; i piccoli furti coll’ammenda. Per ciò che riguarda sentenze di morte o di mutilazione, queste vengono emanate dal solo Re, che, come ho detto, presiede al dibattimento. Per i piccoli ferimenti, furti, appropriazioni indebite, ecc., il giudizio è presieduto dai capi di distretto e di provincia. Qualunque questione, anche frivola, dà diritto, dopo una sentenza sfavorevole del capo del distretto e della provincia, a portarla davanti il supremo tribunale del Re. Un inferiore, che domanda grazia e protezione al suo superiore, dal piccolo scium al Re, non può mai presentarsi a mani vuote: deve sempre portare un dono proporzionato alla sua condizione. Hanno un mezzo per ritrovare i ladri, che, sebbene agli occhi nostri sia una palese impostura, pure qui è ritenuto come cosa vera ed indiscutibile: questo è chiamato lieba sciai (che significa: vedi il ladro), ed è un uomo che ab antico ha ereditato dalla sua famiglia il segreto di certe erbe che, fatte trangugiare ad una bambina, l’addormentano come fosse magnetizzata, allora essa corre giorni interi, fino a che entra in una casa, dove facendo tutte sorta di stravizi, si ferma per dormire.
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