III. DEFINIZIONI. 1° I piani, nei quali naturalmente si dividono le sostanze cristalline, si dicono piani di sfaldatura, e con voce straniera di clivaggio.
2° Si chiama sfaldatura, divisione meccanica, e da taluni anche clivaggio il fatto stesso di spartire un cristallo in quelle parti regolari, che in esso sono già naturalmente distinte.
3° Il poliedro o quasi nocciolo, che si ottiene sfaldando un cristallo qualunque in tutti i sensi, nei quali la sfaldatura è già tracciata naturalmente, si chiama solido di sfaldatura.
4° La seconda legge dei cristalli, superiormente esposta, si chiama legge di simmetria.
5° Le anomalie, che si rincontrano contro la legge di simmetria, sono state designate sotto il nome di emiedria. E si chiama emiedrica la forma di un cristallo (fig. 76.) modificato non in tutte, ma in alcune sole parti della stessa specie.
IV. COROLLARIO. Dalla prima legge dei cristalli discende, che dunque il solido di sfaldatura è identico nelle diverse forme cristalline, che assume una medesima sostanza. Dacchè nei cristalli non solo si trovano già preparati dalla Natura medesima dei piani levigati, secondo i quali per un leggiero colpo il cristallo si spartisce quasi da sè; ma l'inclinazione mutua di questi piani (come nella prima legge è asserito) è costante per una medesima sostanza, nelle varie forme, che essa assume. Così la calce carbonata assume un numero grandissimo di figure assai svariate; le quali per altro colla divisione meccanica si riducono sempre ad un romboedro (fig.
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Natura
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