E se alcuno lasciasse il Consiglio per andare fuori della Città, quando ritornerà, possa ricercare ai Capi di Quaranta, quali pongano parte tra i Quaranta, se sembri ch’egli possa essere del Maggior Consiglio o no: ed i Capi di Quaranta siano obbligati a porre questa parte; e se avrà dodici Ballotte e di più sia del Maggior Consiglio.
Ed inoltre si eleggono tre Elettori, i quali possono eleggere degli altri, che non fossero stati del Maggior Consiglio, secondo che dal Serenissimo Doge e dal suo Consiglio sarà loro ingiunto, e che quelli ch’essi avranno eletti, e si pongono ai voti tra i Quaranta ad uno ad uno, e chiunque avrà dodici Ballotte e di più sia del Maggior Consiglio.
E i predetti tre Elettori siano del Maggior Consiglio sino alla festa di S. Michele, ed altri tre che sceglieranno nella festa di S. Michele debbano essere per un anno, e siano del Maggior Consiglio.
E queste cose non possano essere rivocate se non dai cinque Consiglieri, e da venticinque de’ Quaranta, e da due parti del Maggior Consiglio, ed in capo all’anno quindici giorni avanti si pongano al Maggior Consiglio, se paja che questa Parte debba ancora durare o no, e come sarà stato preso nel Maggior Consiglio così debba essere osservato.
E sia ingiunto nel Capitolare de’ Consiglieri che debbano porre essa Parte al Maggior Consiglio, come si è detto di sopra, sotto pena di lire dieci per ciascuno, e gli Avvogadori di Comune siano obbligati di esigere la detta pena; e non s’intenda per ciò, che debbano essere del Maggior Consiglio quelli che ne furono esclusi dai Consigli ordinati.
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