E se venga ingiunto ai Capi di Quaranta, che quando dovranno provare alcuno del Maggior Consiglio, debbano ciò notificare tra i Quaranta per tre giorni avanti; e che non facciano approvazione alcuna del Maggior Consiglio, se non saranno congregati trenta di Quaranta e più, e questo si aggiunga al Capitolare.
E se il Consiglio o il Capitolare è contrario, sia rivocato."
Ecco la sola vera Legge dal Doge Pietro Gradenigo emanata, intorno a cui s’inventarono tante favole, e si composero tante satire. Ma io domando, dov’è in questa Legge la famosa Serrata del gran Consiglio? Dove la dichiarazione, che questo Corpo debba esser perpetuo ed ereditario? Dove l’abolizione dell’annua elezione del gran Consiglio? Dove l’esclusione degli altri Cittadini? Non vi si dice forse, che gli Elettori devono essere per tutto l’anno del Corpo del gran Consiglio, siccome anche una posterior Legge del 1335 l’impone agli Avvogadori? Non potevano dunque sì gli uni che gli altri entrare nel Corpo o nell’anno precedente o nel susseguente? E schiettamente vi si ordina, che tutte le Elezioni ciascun anno si facciano il giorno di S. Michele, e che niun membro possa durare nel Corpo oltre un anno, affinchè quelli che in un anno non sono nel Consiglio, possano entrarvi in un altro. Non si limita il numero di quelli che devono comporlo; ed infatti ne’ nostri pubblici Registri sempre vario se ne scorge il numero. Ma più che tutto questo convien considerare ordinarsi, che questa Legge venga assoggettata al gran Consiglio quindici giorni prima che spiri l’anno, perchè rimanga il tempo necessario a ben esaminare se dessa meriti di durare o no, e ciò che verrà deciso sia ritenuto per inalterabile.
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