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      Cfr. Il regolamento sull'industria, in Raccolta di leggi ed ordinanze della Monarchia austriaca, Innsbruck 1884, cap. VI, p. 677.
      Dei codici vigenti in Italia prima del 1859, quello parmense puniva l'accordo pacifico fra operai se tendeva a sospendere, impedire o rincarare i lavori senza ragionevole causa; e fra padroni se ingiustamente ed abusivamente costringevano gli operai ad una diminuzione di salario, sempreché l'accordo fosse stato seguito da un principio di esecuzione. Quello toscano colpiva di sanzione penale il solo sciopero violento e non contemplava gli accordi fra datori di lavoro per ribassare il salario.
      In Francia, con la legge 27 novembre 1849 si pareggiavano nella pena le coalizioni operaie e quelle padronali. Con la legge 25 maggio 1864 si proclamò la legittimità dello sciopero punendo il solo mezzo violento o fraudolento usato per provocare ribasso o rialzo nei salari o portare attentato al libero esercizio dell'industria o del lavoro.
      In Inghilterra, fin dal 1824 si riconosceva la legittimità delle coalizioni. Cfr, Enciclopedia giuridica italiana, Milano 1905, vol. XV, parte I, cap. Sciopero (A. ANDREOTTI).
      (63) RABBENO, Manuale dell'emigrazione, Firenze 1901.
      (64) Sulla legislazione sociale del tempo, Cfr. CONTENTO, La legislazione operaia, Torino 1901; CABRINI, La legislazione sociale, Roma 1913.
      (65) La Statistica del 1880 registra una società sorta nel Napoletano e in Sicilia nel 1860. Evidentemente il compilatore della prima Statistica non aveva potuto raccogliere tutti i dati necessari.


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Mazzini e Bakunin
di Nello Rosselli
pagine 458

   





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