IV
Alessandro Manzoni, nella Colonna infame, lavoro di breve mole, ma d'importanza grandissima, illustrò per tal modo la condizione della teoria e della pratica criminale nel ducato di Milano, che dopo di lui non è più possibile dir cosa nuova su tale argomento; e soltanto ci rimane a far le meraviglie, quando in taluni fatti avvenuti e prima e dopo l'epoca sulla quale ei scrisse il profondo suo commento, si scoprono le riprove di quanto per la prima volta egli annunciò agli studiosi della giurisprudenza e della storia, al fine di distruggere una credenza invalsa per l'autorità di uomini riputatissimi; la credenza, vogliamo dire, che le atrocità assunte per antica e troppo lunga consuetudine nella procedura criminale fossero suggerimenti de' così detti interpreti del diritto romano. Questa verità dimostrata dal grande scrittore, costituisce quel che si dice una scoperta; chè, è come una necessità naturale a quel sommo intelletto di far dono di nuove forme a tutte le sfere dell'arte a cui si è applicato, e di verità non sospettate prima, e di notizie peregrine o, per lo meno, di questioni nuove a quelle parti della scienza a cui ha voluto dare opera. Cento e più anni dopo l'iniquissima condanna degli untori, ovvero sia nel 1750 e per altri molti anni ancora, vigevano gli Statuta criminalia Mediolani; ed erano consultati ancora e studiati quei medesimi interpreti del diritto romano e del diritto comune che erano celebri al tempo della peste di Milano del 1630. Non v'era dunque nulla di mutato nè nella scienza, nè nella pratica; la prima non aveva avuto nessun uomo di genio e di coraggio che avesse potuto scoprire la verità tutta intera e prefinire colla sapienza della filosofia e collo scrupolo della morale i confini della giustizia; nella seconda non era penetrata nessuna ordinanza speciale a frenare la mano pesante del giudice; tuttavia, guardando i processi posteriori a quel troppo famoso della Colonna infame, se gli arbitrj sono sempre eccessivi e il poter discrezionale appar troppo corrivo in molte parti della procedura, non ricompajono più, per quanto almeno ne sappiamo noi, negli atti preparatorj della tortura.
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