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      .. Vogliamo dire che non ricompajono più in quella maniera che si riscontra nel processo degli untori; chè, dopo, le formalità vennero seguite; e bene spesso appare essere stati consultati ed obbediti gl'interpreti, consultando ed obbedendo i quali, il Senato del 1630 avrebbe dovuto mandare assolti i presunti untori. Chi volesse dunque conoscere quali norme doveva tenere nel secolo scorso un giudice prima di sottomettere un imputato alla tortura, e tutte le condizioni che, non volendo varcare i limiti del dovere, si avevano a seguire per obbedire gl'interpreti della legge, assunti, per consuetudine diuturna ma pur sempre provvisoria, in autorità quasi di legislatori, non deve far altro che leggere il capo II dell'Appendice sulla Colonna infame. Là è dimostrato come la folla degli scrittori criminalisti non abbiano avuto altra intenzione che di restringere l'arbitrio del giudice, e di guidarlo secondo la ragione e verso la giustizia; là son riportate le generose invettive de' più celebri giureconsulti contro i giudici crudeli che si arrogavano il diritto d'inventar nuovi tormenti; là, per conseguenza, è provato come non solo debbasi togliere dalla testa dei giureconsulti interpreti l'odiosità che per tanto tempo le fu lasciata pesar sopra; ma si debbano anzi riguardare come i primi che iniziarono la via lunghissima delle riforme; i primi che, costretti a render ragione delle loro decisioni, richiamaron la materia a principj generali, raccogliendo e ordinando quelli che sono sparsi nelle leggi romane, e cercandone altri nell'idea universale del diritto; i primi che prepararono il concetto, indicarono la possibilità e, in parte, l'ordine d'una legislazione criminale intera ed una.


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Cent'anni
di Giuseppe Rovani
pagine 1507

   





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