Le cose nuove, e le cose vere, e quelle che costringono la ragione a dir di sì, dopo averla collocata nel più giusto punto di veduta, sono tali e tante in quell'opuscolo, che lo si legge con sempre crescente meraviglia; alla quale vien compagna un'altra meraviglia, quando si considera che un tale opuscolo, perchè non conta molte centinaja di pagine, fu poco letto e peggio sentenziato; mentre altre opere d'altri autori, le quali assomigliano a' magazzini di Lambro pirata, pieni zeppi di roba rubata, sono spacciate per tutta Italia, anzi per tutta Europa, a togliere lo spazio che, pur troppo, manca ai libri ottimi! Ma questa digressione ha tanto a che fare col nostro libro, quanto col regno della luna, onde rientrando in casa, diremo ai nostri lettori, per dilucidare quel passo della stessa Colonna infame, dove, richiamando gli Statuti di Milano, è detto che essi non prescrivevano altre norme alla facoltà di mettere un uomo alla tortura, se non che l'accusa fosse confermata dalla fama, e il delitto portasse pena di sangue; diremo dunque che da queste ultime parole non bisogna lasciarsi trarre a credere che la tortura non si potesse infliggere che agli imputati di omicidio o d'alto tradimento: no, le categorie dei delitti portanti pena di sangue erano molte, anzi erano troppe, prova ne siano gli statuti criminali, dove alla rubrica De forma citationis, ecc., e al capo De tormentis, espressamente si dichiara che la tortura può essere ministrata «in Casibus infrascriptis videlicet: in crimine haeresis, sodomiae, turbationis pacifici Status domini nostri.
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