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      Ma questa convinzione non basta, perchè può procedere da errore di giudizio, da false parvenze, dall'impossibilità di vedere tutti i lati delle cose. È dunque necessità l'aderire in tali casi quasi passivamente alla legge.
      - E sia fatto, osservò il Morosini, giacchè la legge rimette gl'indizj all'arbitrio del giudice.
      - Ma il nostro predecessore senator conte Bossi, ribatteva il Verri, nel suo aureo trattato, al titolo De indiciis ante torturam assegna all'arbitrio del giudice l'obbligo di esaminare con coscienza la verisimiglianza e la probabilità (indicium verosimile et probabile sit). Ora la coscienza ci ammonisce di non prestar fede soverchia alle convinzioni morali, e, torno a ripetere, di aderir positivamente alla legge. Ma giacchè la legge nuda e nel diritto romano e negli statuti criminali di Milano lascia questi indizj all'arbitrio del giudice, bisogna chieder consiglio a coloro che hanno continuata la legge stessa, interpretandola.
      - Ma la parola degli interpreti, interruppe il Morosini, non è Vangelo, e tanto si può esser tratti in errore dalle loro convinzioni come dalle nostre.
      - C'è un divario notabile. Essi, interpretando la legge, non erano circoscritti da un fatto speciale; bensì erano rischiarati da un complesso di fatti molteplici che hanno la virtù di costituire una norma assoluta. Noi invece, al cospetto di un fatto solitario, siamo tratti, non volendolo, a decisioni condizionate e relative. Gl'interpreti hanno questo vantaggio su di noi, di aver meditato e scritto in circostanze lontane dall'influenza pervertitrice della passione fuggitiva del momento, dalle opinioni correnti e dai pericoli che presenta all'intelletto un fatto unico; epperò essi hanno il diritto di essere ascoltati, noi l'obbligo di ubbidire; di modo che assumono virtù di legge in mancanza d'una legge scritta, determinata, sanzionata, comandata; e come avviene delle gride, che le ultime possono derogar le prime e sostituirle, e però, come tali, sono le sole che devono essere seguite; così avvien degli interpreti, de' quali gli ultimi più acclamati dal consenso universale dei giurisperiti e dei magistrati, devono essere di preferenza consultati e seguiti.


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Cent'anni
di Giuseppe Rovani
pagine 1507

   





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