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      Alle quali cosse non volle obedire, et noi, mossi da buoni rispetti, noi più benignamente seco portandoci che forse la cosa non arebbe richiesto, certe excusationi per lui addute accertamo, et sostenemo la inobedientia sua nel perseverare, nel predichare contro la prohibitione nostra, expectando per la nostra clementia lui dovere alla retta via della obedientia convertirsi. Il che persistendo lui nella sua [633] dureza, altrimenti succedendo, con altre lettere nostre in forma di breve, date a dì 7 di novembre nell'anno quinto del nostro pontificato, gli comandamo, in virtù di sancta obedientia et sotto pena de excomunicatione dilata sententia ipso facto incurrenda, che obedissi nel unire el convento di San Marcho di Firenze a una certa nuova congregatione chiamata della provintia romana et toschana nuovamente per noi create et instituta; il che non à facto, né à voluto in nessun modo obedire alle nostre lettere, dispregiando la censura ecclesiasticha, ne la qualle, esso facto, incorse et continuamente con pertinantia et dapnatione persevera. Per la quale cosa noi, volendo dare opportuni rimedi per la salute di l'anime costì, alle quali siamo tenuti pel debito de l'ufficio pastorale a noi injuncto, accioché el sangue di quelle nelle mani nostre nel dì del giuditio non sia ricerchato, ad voi et a ogniuno di voi, in virtù di sancta obedientia, sotto pena de excomunicatione dilata sententia, comandiamo et mandiamo che ne le nostre chiese ne' dì festivi, quando la moltitudine del popolo sarà presente, dichiariate et pronuntiate il decto frate Girolamo excomunicato, et per excomunicato doversi tenere da ogniuno, perché alle apostoliche admonitioni nostre et comandamenti non à obedito; et sotto simile pena de excomunicatione admoniate tutti et ciascuni, maschi et femine, tanto clerici quanto secolari, tanto preti quanto religiosi di qualunche ordine, et in qualunche ecclesiastica degnità constituti, che el decto fra Girolamo excomunicato et sospecto d'eresia al tutto schifino né seco conversino o parlino, né nelle sue predicationi, delle quali lo habbiamo interdicto, o in qualunche altro modo lodino, né a lui ajuto et favore directamente o indirectamente prestino in qualunche modo, né vadino a luoghi o a ministeri dove esso abitassi.


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I Diarii
Tomo I - parte seconda
di Marino Sanuto
Editore Visentini Venezia
1879 pagine 1013

   





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