Ne' monasterii de' monachi, dove si potrà, vi sia lezzione della Scrittura; nel che, se gli abbati saranno negligenti, siano costretti dal vescovo come delegato pontificio. Ne' conventi degli altri regolari siano deputati maestri degni a questo effetto. Ne' studii publici, dove non è instituita lezzione della Scrittura, s'instituisca dalla pietà e carità de' prencipi e republiche, e dove è instituita e negletta, si restituisca. Nissun possi essercitar questo ufficio di lettore, o in publico o in privato, se non è approvato dal vescovo come idoneo di vita, costumi e scienza, eccetto quelli che leggono ne' chiostri de' monachi. A' lettori publici della Scrittura et a' scolari siano conservati i privilegii concessi dalla legge di godere i frutti de' beneficii loro in assenza.
Quanto alle predicazioni contiene il decreto che i vescovi e prelati siano tenuti, non essendo impediti, predicar l'Evangelio con la bocca propria, et impediti, siano ubligati sustituire persone idonee. Che i curati inferiori debbino insegnare le cose necessarie alla salute o di propria bocca o per opera d'altri, almeno le dominiche e feste solenni; al che fare siano costretti da' vescovi, nonostante qualonque essenzione. Et allo stesso siano costretti da' metropolitani, come delegati dal papa, i curati delle parochiali soggette a' monasterii che non sono in diocese alcuna, se il prelato regolare sarà negligente a farlo. Che i regolari non predichino senza l'approbazione della vita, costumi e scienza da' superiori loro, e nelle chiese del loro ordine, inanzi che principiare la predicazione debbino dimandare personalmente la benedizzione al vescovo, ma nelle altre non predichino senza la licenza episcopale, la qual sia concessa senza pagamento.
| |
Scrittura Scrittura Scrittura Evangelio
|