Se il predicator seminerà errori o scandali, il vescovo gli proibisca il predicare, e se predicherà eresie, proceda contra lui come la legge ordina e secondo la consuetudine, e se il predicator fosse privilegiato, lo faccia come delegato, avendo però cura che i predicatori non siano molestati per false imputazioni e calonnie, e non abbiano giusta occasione di dolersi di loro. Non permettino che, sotto pretesto di privilegii, né regolari che vivino fuor del chiostro, né preti secolari, se non conosciuti et approvati da loro, predichino, sin che non sia di ciò dato conto al pontefice. I questori non possino predicare essi, né far predicare, e contra facendo, non ostanti i privilegii, siano costretti dal vescovo ad ubedire.
In fine fu assegnato il termine della seguente sessione al dí 29 luglio.
[Lettere del re di Francia et orazione del suo ambasciatore]
Prononciati i decreti dal vescovo celebrante, il secretario del concilio lesse le lettere del re di Francia, in quali deputava ambasciatore al concilio Pietro Danesio, et egli fece una longa e faconda orazione a' padri, nella quale disse in sostanza: che il regno di Francia, da Clodoveo, primo re Cristianissimo, ha conservato la religione cristiana sempre sincerissima. Che san Gregorio I diede titolo di catolico a Childeberto in testimonio dell'incorrota religione. Che i re mai hanno permesso in nissuna parte di Francia setta alcuna, né altri che catolici, anzi hanno procurato la conversione degli esteri, et idolatri et eretici, e con pie arme costrettigli a professare la vera e sana religione.
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