Per tanto la sinodo rinuova tutti i canoni antichi contra i non residenti, et oltra ciò statuisce che qualonque prefetto a chiesa catedrale, con qualonque titolo si voglia e di qualonque preminenza egli sia, che senza giusta e raggionevole causa starà fuori della sua diocese 6 mesi continui, perda la quarta parte delle entrate, e se perseverarà stando assente per altri 6 mesi, ne perdi un'altra quarta, e crescendo la contumacia, il metropolitano, sotto pena di non poter entrar in chiesa, fra' 3 mesi debbe denonciarlo al pontefice, il qual per la sua soprema autorità potrà dare maggior castigo a proveder alla chiesa di pastor piú utile. E se il metropolitano incorrerà in simil fallo, il suffraganeo piú vecchio sia tenuto denonciarlo.
2 Ma gli altri inferiori ai vescovi, tenuti a resedere o per legge o per consuetudine, siano a ciò costretti da' vescovi, annullando ogni privilegio che essenti in perpetuo dalla residenzia. Restando in vigore le dispense concesse per tempo, con causa raggionevole e vera, provata inanzi l'ordinario, dovendo però il vescovo, come delegato della Sede apostolica, avere carica che sia attesa alla cura delle anime da vicario idoneo, con porzione conveniente delle entrate, non ostante qualonque privilegio o essenzione.
3 In oltra, che nissun chierico per privilegio personale, o regolare abitante fuori del monasterio per privilegio dell'ordine suo, sia essente, sí che non possi esser punito fallando, o visitato e corretto dall'ordinario.
4 Similmente, che i capitoli delle catedrali et altre collegiate, in virtú d'essenzione o consuetudini o giuramenti e patti, non possino liberarsi dalla visita de' suoi vescovi et altri prelati maggiori, sempre che farà bisogno.
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