[È formato il decreto della riforma degli abusi nel ministerio de' sacramenti]
Mentre gli articoli sopradetti furono discussi da teologi, nella congregazione de' canonisti, formata per raccogliere e rimediare agli abusi concernenti le materie stesse de' sacramenti in generale, e del battesmo e confermazione, fu formato un decreto continente 6 capi [che] in sostanza diceva:
Che la sinodo, volendo levare gli abusi introdotti dagli uomini o da' tempi, et insegnare i ministri delle chiese et altri fedeli come si debbono governare nel custodirgli, ministrargli e ricevergli, ordina:
1 Che i sacramenti ecclesiastici siano liberalmente conferiti, e per il ministrargli nissuna cosa sia riscossa overo addimandata sotto qual si voglia pretesto, né sia posto in mostra cassetta, vaso, drappo o altra tal cosa, per quale tacitamente appaia che si dimandi; né meno sia negato o differito il sacramento sotto pretesto di qual si voglia longa et antica consuetudine di non conferirgli, se non ricevuta prima determinata mercede, overo anco sodisfazzione di qualche cosa del testo debita; atteso che né il pretesto di consuetudine, né la longhezza del tempo sminuisce, anzi accresce il peccato, et i contrafacienti sottogiacciono alle pene statuite dalle leggi contra i simoniaci.
2 Il sacramento del battesmo non sia conferito in luoghi profani, ma solo nelle chiese, salvo che per urgente necessità, et eccettuati i figliuoli de' re e prencipi, secondo la constituzione di Clemente V, la qual però non abbia luogo in tutti quelli che hanno dominio, ma solo ne' prencipi grandi; né i vescovi diano la cresma, se non vestiti con paramenti condecenti, e nelle chiese, luoghi sacri o case episcopali.
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Clemente V
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